Art. 31.
(Elezione dell'Assemblea legislativa regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
      2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
      3. Il numero dei Consiglieri regionali è di sessanta.
      4. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.

 

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